*La vendita di alcolici non è consentita tutti i giorni tra le 2:00 e le 6:00.
* I licenziatari di liquori possono vendere o altrimenti distribuire alcolici tra le 6:00 e le 2:00 del giorno successivo, a condizione che non vengano consumati liquori alcolici, vino o birra dopo le 2:00 nel locale autorizzato.
* Chiunque violi questa disposizione è colpevole di un reato di classe B e sarà punito come previsto nella Sezione 1-2-8.